Nuovo Testo Unico: chiuso il dibattito sulla sanatoria giurisprudenziale?

Il nuovo Testo Unico dell'Edilizia o "Disciplina delle Costruzioni" (come si legge sulla proposta di legge) è atteso da tempo, soprattutto alla luce della vetustà del buon vecchio DPR 380\2001. Pare che finalmente ci sia una proposta corposa che, dopo gli opportuni dibattiti modifiche e perfezionamenti vari potrebbe soppiantare il vecchio strumento urbanistico.

Serviranno altri 15 anni prima che venga recepito da noi in Sicilia?
Vabbè ... questa è un'altra storia.

Da una prima lettura del testo e dalle opinioni degli esperti pare proprio che il nuovo testo porterà tante novità e certo servirà anche a snellire la prassi riconducendo nuovamente "tutto" in un unico strumento. Si parlerà di " fascicolo digitale delle costruzioni ", di "due soli titoli abilitativi", "sostenibilità delle costruzioni" e molto altro.
Ci sarà modo di spulciare gli articoli soprattutto alla luce di quello che sarà il testo approvato.
Quello che invece potrebbe essere una vera e propria conquista è racchiuso nell'art.38 il quale potrebbe porre fine (finalmente!) all'annosa questione della cosiddetta "Sanatoria Giurisprudenziale": qualcosa che legge non è, ma che da troppo tempo accende i riflettori su una scomoda faccenda di cui il legislatore fino ad oggi ha preferito non occuparsi.

Cosa dice l'art.38 in questa bozza? Ecco qualche stralcio:

Art.38 
Accertamento di conformità per violazioni conformi alla sopravvenuta disciplina urbanistica ed edilizia

<<1. Fatti salvi i casi di esclusione di cui al comma 2, e ferme restando le ulteriori condizioni disposte dal comma 3 per i casi ivi specificati, l’attuale proprietario dell’immobile può ottenere il titolo abilitativo in sanatoria per interventi urbanistico-edilizi eseguiti in violazione della disciplina urbanistica ed edilizia vigente all’epoca della realizzazione, a condizione che detti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda di accertamento di conformità. [...]>>

Molto bene, ma cosa dicono i successivi commi?

<<2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi di nuova costruzione, come definiti all’articolo 11, comma 1, eseguiti in assenza di titolo abilitativo ed in contrasto con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente all’epoca della loro realizzazione.>>

In buona sostanza, gli interventi di nuova costruzione realizzati senza alcun titolo (non in difformità dal titolo!! ... Quella è un'altra storia), non sono sanabili se non alle condizioni e tramite il noto "accertamento di conformità" art.36 (art. 37 nella bozza del nuovo testo).

Infine ci sono le condizioni del comma 3:

<<3. Per i seguenti interventi, il titolo abilitativo in sanatoria di cui al comma 1 può essere ottenuto solo ove gli stessi risultino conformi, oltre alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda, anche alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente alla data del 31 dicembre 2019. [...]>>.

Arriviamo al dunque: se così dovesse essere approvata la proposta di legge, sarà posta la parola fine al dibattito sulla sanatoria giurisprudenziale? 
Direi di si, se in maniera giusta o meno è una conclusione che spetta ad ognuno secondo la propria idea di giustizia. Certamente le disquisizioni su questa complicata faccenda potranno continuare ancora tra chi specula e chi offre un ragionevole punto di vista, ma resta il fatto che con l'art.38 ha il merito di portare, a parere di chi scrive, una  maggiore chiarezza di quale sia il "limite". Non è una rivoluzione nè una manna dal cielo, ma probabilmente renderà più semplice la vita degli operatori del mestiere e meno ingolfate le sedi della Giustizia Amministrativa.